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La Corte di giustizia europea conferma le sanzioni a varie società di spedizione per aver formato cartelli commerciali nei servizi di trasporto aereo internazionale.

Lussemburgo, 1° febbraio 2018

La Corte di giustizia europea (CGE) ha confermato sanzioni pecuniarie per complessivi 169 milioni di euro imposti dalla Commissione europea a numerose società di spedizioni e alle loro attuali o ex controllate per la loro partecipazione a cartelli nel settore dei servizi aerei internazionali, ideati per proteggere i propri margini.

I casi riguardano le ammende inflitte dalla Commissione nel marzo 2012 a società come Kühne + Nagel, Panalpina, CEVA / EGL, Schenker / Deutsche Bahn e UTi per la partecipazione tra il 2002 e il 2007 delle stesse società in vari accordi e pratiche concordate nel mercato delle spedizioni internazionali di merci.

Kühne + Nagel, Panalpina e Schenker / Deutsche Bahn avevano presentato ciascuno un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea chiedendo che le sentenze del Tribunale fossero annullate, ricorso che era stato autorizzato riguardo le sole questioni di diritto.

Ricordiamo che la Commissione concluse nel marzo 2012 che il comportamento anticoncorrenziale delle società, che concordavano sulla fissazione di vari meccanismi di tariffazione e sovrattasse, aveva dato luogo a quattro distinti intese.

  • Il cartello relativo al sistema di pre-autorizzazione per le esportazioni “new export system” (NES) introdotto dalle autorità britanniche nel 2002 per le spedizioni dal Regno Unito verso paesi al di fuori dello Spazio economico europeo. Un gruppo di spedizionieri aveva concordato di introdurre un sovrapprezzo per le dichiarazioni NES.
  • Il sistema di trasmissione avanzato “advanced manifest system” (AMS), introdotto dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, a fronte delle disposizioni legislative delle autorità doganali degli Stati Uniti che richiedevano alle società di presentare in anticipo dati sulle merci che intendevano spedire negli Stati Uniti. Un certo numero di spedizionieri aveva coordinato l’introduzione di un supplemento applicabile al servizio AMS, per la comunicazione elettronica dei dati in questione alle autorità degli Stati Uniti.
  • Il cartello del fattore di adeguamento valutario, “currency adjustment factor” (CAF), era stato concepito per raggiungere un accordo su una strategia tariffaria comune al fine di far fronte al rischio di un calo dei profitti dovuto alla decisione della Banca popolare cinese nel 2005 di non legare più la valuta cinese (renminbi o CNY) al dollaro statunitense (USD). Un certo numero di spedizionieri internazionali aveva deciso di convertire tutti i contratti con i loro clienti in renminbi e di introdurre un supplemento CAF, fissandone al contempo l’importo.
  • Infine, il cartello relativo alla maggiorazione per alta stagione, “peak season surcharge” (PSS) riguardava un accordo tra un certo numero di spedizionieri internazionali relativi all’applicazione di un fattore temporaneo di aggiustamento delle tariffe. Tale fattore era stato imposto come reazione all’aumento della domanda nel settore del trasporto aereo, in determinati periodi, che portava a una carenza di capacità di trasporto e ad un aumento dei noli.

Nelle sue sentenze odierne, la Corte rigetta l’insieme degli argomenti addotti dalle suddette società e conferma l’importo delle ammende inflitte. Essa dichiara, in particolare, che il Tribunale ha correttamente stabilito che è appropriato fondare il calcolo dell’importo delle ammende sul valore della vendita dei servizi di trasporto in quanto pacchetto di servizi sulle tratte commerciali interessate.

 

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